Fondo di Garanzia, le misure per le PMI nel decreto Cura Italia
L’ampliamento di 1,5 miliardi della dotazione del Fondo di Garanzia e la contestuale semplificazione delle modalità di intervento. È stato questo uno dei primi provvedimenti contenuto nel decreto Cura Italia a diventare operativo. Il Consiglio di gestione di Mediocredito Centrale ha infatti immediatamente deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 49 – Fondo centrale di garanzia PMI – del Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18).
Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un primo step, come annunciato dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, “in attesa di ulteriori misure che approveremo nelle prossime settimane e che saranno ulteriore ossigeno al motore del Paese”.
Le novità del Fondo di Garanzia PMI
Per prima cosa, la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa. Al superamento di tale soglia si applicano invece le misure ordinarie di copertura.
Viene, inoltre, esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa e diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
Con il nuovo decreto, viene anche estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici. È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

